Assunzioni e Contratti
Bonus Giovani 2026: fino a 650 euro al mese per l’assunzione di giovani under 35
Giuseppe Liguori
14/05/2026
Chi può ottenere l’agevolazione, quali lavoratori sono interessati, quanto spetta, per quanto tempo e quali condizioni deve rispettare l’azienda.
Il Bonus Giovani 2026 è il nuovo esonero contributivo introdotto dall’articolo 2 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 e illustrato dall’INPS con la Circolare n. 55 del 14 maggio 2026.
La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero fino al 100% dei contributi previdenziali a loro carico, entro determinati limiti mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35.
In sintesi: quanto si può ottenere?
Tipologia di lavoratore | Durata massima | Massimale mensile |
|---|---|---|
"Molto svantaggiato", ovvero senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi | 24 mesi | 500 € |
"svantaggiato", senza impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi (es. privi di diploma superiore, genitori single o impiegati in settori ad alta disparità di genere) | 24 mesi | 500 € |
Giovani tra i 15 e i 24 anni oppure soggetti senza lavoro da almeno 6 mesi | 12 mesi | 500 € |
Assunzione in una sede/unità produttiva nella ZES Unica | 12 o 24 mesi, a seconda della categoria | 650 € |
Nella ZES Unica (Zona Economica Speciale Unica) il massimale sale a 650 euro al mese, mentre la durata continua a dipendere dalla categoria del lavoratore assunto.
Chi riguarda il Bonus Giovani 2026?
La misura riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Non si tratta quindi di un contributo che viene materialmente pagato all'azienda: il vantaggio consiste nella riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.
In ogni caso, il beneficio non può superare la contribuzione effettivamente agevolabile e deve essere rispettato anche il limite previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
L'agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, anche quando non rivestono la natura di imprenditore.
Sono compresi anche i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono invece esclusi i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Quindi, in linea generale, il bonus può interessare:
imprese;
società;
professionisti e altri datori di lavoro privati;
datori di lavoro agricoli.
Quanto spetta?
Per le assunzioni ordinarie, l'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 500 euro al mese per lavoratore (650 per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno e del Centro Italia - ZES Unica).
Sono esclusi dal beneficio i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
Un esempio
Se per un lavoratore l'azienda deve versare 420 euro di contribuzione datoriale agevolabile:
esonero = 420 euro
Se invece la contribuzione agevolabile è pari a 700 euro:
esonero massimo = 500 euro
Il massimale, quindi, non è un importo fisso che l'azienda riceve, ma rappresenta il limite massimo mensile dell'esonero.
E nella ZES Unica?
Per le assunzioni effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, il massimale sale a 650 euro al mese.
Le regioni interessate sono:
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Marche
Umbria.
Il fatto che l'azienda abbia la sede legale nel Mezzogiorno non è sufficiente: per ottenere il massimale maggiorato conta la sede o unità produttiva presso cui viene svolta l'attività lavorativa.
Se il lavoratore viene successivamente trasferito fuori dalla ZES Unica, dal mese di paga successivo il massimale torna a 500 euro.
Cosa succede con il part-time?
Il Bonus Giovani è riconoscibile anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In questo caso, però, il massimale dell'esonero deve essere ridotto proporzionalmente rispetto all'orario di lavoro.
Quindi, anche in presenza di un part-time, non si può automaticamente considerare disponibile l'intero massimale di 500 o 650 euro.
E se il rapporto inizia o finisce durante il mese?
Per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, il massimale viene riproporzionato sulla base dei giorni di fruizione.
Per il massimale di 500 euro:
500 / 31 = 16,12 euro al giorno
Per il massimale di 650 euro:
650 / 31 = 20,96 euro al giorno.
Quali contratti sono ammessi?
Il Bonus Giovani riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Sono quindi escluse:
le nuove assunzioni a tempo determinato;
le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di rapporti già in essere.
Sono invece ammessi
i contratti a tempo indeterminato full-time;
i contratti a tempo indeterminato part-time;
le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
i rapporti instaurati con una cooperativa di lavoro in attuazione del vincolo associativo.
Attenzione: niente lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato, non rientra tra i rapporti incentivabili.
La circolare lo esclude espressamente in considerazione della natura stessa del contratto, caratterizzato da prestazioni discontinue o intermittenti.
Sono inoltre escluse le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017.
E il lavoro domestico e l'apprendistato?
Sono esclusi dal Bonus Giovani:
i rapporti di lavoro domestico;
i rapporti di apprendistato.
La ragione indicata dalla circolare è che per queste tipologie il sistema previdenziale prevede già aliquote contributive ridotte rispetto a quelle ordinarie.
È possibile utilizzare il bonus per un lavoratore già assunto da un'altra azienda?
Sì, ma con una particolarità importante.
Se il lavoratore era già stato assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che aveva beneficiato solo parzialmente del Bonus Giovani, il nuovo datore può utilizzare l'agevolazione per il periodo residuo.
In altre parole, il beneficio è collegato anche alla storia di fruizione dell'agevolazione sul lavoratore.
Se, ad esempio, un lavoratore ha già fruito di 8 mesi di incentivo su 24, una successiva assunzione agevolata potrà riguardare il periodo residuo, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste.
La successiva assunzione deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2026 per poter utilizzare il periodo residuo.
Le condizioni da controllare prima dell'assunzione
Non basta che lavoratore e contratto abbiano i requisiti.
L'azienda deve verificare anche una serie di condizioni.
Nessun licenziamento per motivo oggettivo nei sei mesi precedenti
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Nessun licenziamento per motivo oggettivo nei sei mesi successivi
Nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata, il datore non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
del lavoratore assunto con l'incentivo;
oppure di un lavoratore con la stessa qualifica, nella medesima unità produttiva.
La violazione comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La circolare precisa tuttavia che non sono ostativi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dovuti a sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o al superamento del periodo di comporto.
Serve l'incremento occupazionale netto
Questa è una delle condizioni più importanti.
L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Il calcolo viene effettuato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) e tiene conto anche dei lavoratori a tempo parziale e stagionali secondo i criteri previsti dalla disciplina europea.
Attenzione: non significa semplicemente “avere un dipendente in più”.
Il calcolo è più articolato.
Per esempio, il lavoratore part-time viene considerato in proporzione all'orario svolto e il requisito deve essere verificato per ogni singola assunzione.
Inoltre, il requisito deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione dell'incentivo.
Se l'incremento viene meno, il beneficio viene perso per quel mese. Se l'incremento viene successivamente ripristinato, l'agevolazione può riprendere per i mesi successivi, ma non è possibile recuperare il beneficio perso.
Alcune cessazioni non fanno perdere l'incremento occupazionale
La disciplina europea consente di considerare comunque rispettato l'incremento occupazionale netto quando il posto di lavoro precedente si è reso vacante per:
dimissioni volontarie;
invalidità;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa.
Il requisito deve invece essere rispettato quando la riduzione dell'organico deriva da licenziamenti per riduzione di personale.
Attenzione ai gruppi societari
Per verificare l'incremento occupazionale, la base di calcolo comprende anche i lavoratori occupati nelle società:
controllate;
collegate;
o comunque facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
La particolarità prevista dal D.L. 62/2026 è che, nel calcolo dell'incremento, vengono escluse le diminuzioni degli occupati verificatesi nelle società controllate, collegate o appartenenti allo stesso soggetto.
Gli eventuali aumenti della forza lavoro nelle altre società possono invece concorrere al calcolo dell'incremento.
C'è anche un limite del 50% dei costi salariali
Il Bonus Giovani è soggetto alle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014 in materia di aiuti di Stato.
Tra queste c'è il limite secondo cui l'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali relativi al posto di lavoro interessato.
Per costi salariali si intendono, secondo la disciplina europea, la retribuzione lorda e i contributi obbligatori connessi al rapporto.
L'azienda deve essere in regola
Il Bonus Giovani è subordinato anche al rispetto delle condizioni generali previste per gli incentivi all'assunzione.
In particolare, il datore di lavoro deve avere:
regolarità degli obblighi contributivi e DURC regolare;
assenza delle violazioni rilevanti in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza;
rispetto degli accordi e dei contratti collettivi applicabili sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Devono inoltre essere rispettati i principi generali previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015.
Quando l'assunzione non dà diritto al bonus?
L'incentivo non spetta, tra gli altri casi, quando:
l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo;
viene violato un diritto di precedenza alla riassunzione;
presso il datore di lavoro sono in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo le eccezioni previste;
il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro collegato, controllato o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello che effettua l'assunzione.
Anche l'invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie può determinare la perdita della quota di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione tardiva.
Il “salario giusto” è una condizione per il bonus
C'è un ulteriore requisito introdotto dal D.L. 62/2026.
Per poter beneficiare dell'esonero, il lavoratore deve ricevere un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La valutazione deve tenere conto, tra l'altro:
del settore;
della categoria produttiva;
dell'attività principale o prevalente;
delle dimensioni dell'impresa;
della natura giuridica del datore di lavoro.
Non è quindi sufficiente applicare formalmente una paga base: occorre verificare il trattamento economico complessivo richiesto dalla normativa.
Bonus Giovani e SIISL: attenzione alla fase transitoria
Dal 1° aprile 2026 la normativa prevede, in linea generale, la pubblicazione della disponibilità della posizione lavorativa sul SIISL – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa per i datori che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche.
Tuttavia, la stessa normativa rinvia le modalità operative a un successivo decreto attuativo.
La Circolare INPS n. 55 precisa quindi che, nelle more dell'adozione del decreto attuativo, la pubblicazione della vacancy sul SIISL non è obbligatoria.
L'obbligo diventerà operativo quando sarà pubblicato il relativo decreto attuativo.
Quindi, attenzione: non è corretto affermare che, alla data della Circolare INPS n. 55/2026, la pubblicazione sul SIISL sia già una condizione obbligatoria per ottenere il Bonus Giovani.
Quali contributi sono effettivamente esonerati?
Il Bonus Giovani riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente agevolabile.
Sono invece esclusi, tra gli altri:
premi e contributi INAIL;
contributo al Fondo di Tesoreria INPS per il TFR;
contributi ai Fondi di solidarietà;
contributo al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
specifici contributi di solidarietà.
Il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%, invece, è soggetto all'esonero.
La circolare precisa inoltre che, in conseguenza dell'esonero su tale contributo, il datore deve tenere conto delle conseguenze sulla quota annua di TFR.
Il Bonus Giovani è cumulabile con altre agevolazioni?
Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento a carico del datore di lavoro.
Per esempio, per lo stesso lavoratore non è possibile cumulare il Bonus Giovani con la Decontribuzione Sud.
Non è inoltre cumulabile con:
l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili;
l'incentivo per l'assunzione di beneficiari NASpI;
le riduzioni contributive previste per determinate aziende agricole;
le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.
Ci sono però agevolazioni compatibili
Il Bonus Giovani è compatibile, senza riduzione, con:
la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni;
l'esonero contributivo dell'1% collegato alla Certificazione della parità di genere;
le agevolazioni che riducono la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
E se il lavoratore è assunto tramite un'agenzia di somministrazione?
Il Bonus Giovani può spettare anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando la somministrazione viene effettuata presso l'utilizzatore con contratto a tempo determinato.
In questo caso:
il beneficio economico viene trasferito all'utilizzatore;
la verifica dell'incremento occupazionale deve essere effettuata in capo all'utilizzatore;
i costi salariali devono essere valutati in capo all'utilizzatore.
Per determinare se spettano 500 o 650 euro, conta inoltre il luogo effettivo in cui il lavoratore svolge la prestazione, non la sede dell'agenzia.
Se l'utilizzatore si trova nella ZES Unica, può spettare il massimale di 650 euro, anche se l'agenzia ha sede altrove.
Come si presenta la domanda all'INPS?
Per usufruire dell'agevolazione il datore di lavoro deve presentare una domanda telematica di ammissione all'INPS attraverso il:
Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus Giovani 2026.
La domanda può essere presentata:
per un'assunzione già effettuata;
oppure per un'assunzione non ancora effettuata.
La circolare specifica che l'INPS, al momento della sua emanazione, avrebbe comunicato con un successivo messaggio la messa a disposizione del modulo.
Pertanto, dalla sola Circolare n. 55 non è possibile affermare quale fosse, al momento della sua pubblicazione, la data di effettiva apertura del modulo.
Quali informazioni bisogna indicare nella domanda?
La domanda deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
dati identificativi dell'impresa;
dati del lavoratore;
categoria di svantaggio;
tipologia di contratto;
eventuale rapporto part-time e percentuale oraria;
retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
aliquota contributiva datoriale;
dichiarazione relativa al mancato cumulo con altri esoneri;
dichiarazione relativa al rispetto del trattamento economico richiesto dalla normativa.
E se l'assunzione non è ancora stata effettuata?
Questa è una delle particolarità più interessanti della procedura.
Se il datore presenta la domanda prima dell'assunzione, l'INPS:
calcola il beneficio spettante;
verifica la disponibilità delle risorse;
accantona preventivamente le risorse;
comunica al datore l'esito e lo invita a procedere con l'assunzione.
A quel punto il datore deve instaurare il rapporto e inviare la relativa comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.
Il termine è perentorio.
Se non viene rispettato, le somme precedentemente accantonate vengono perse, anche se resta possibile presentare una nuova domanda.
Attenzione alla corrispondenza tra domanda e Unilav
I dati indicati nella domanda devono essere coerenti con quelli presenti nella comunicazione obbligatoria.
L'INPS precisa che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli riportati nell'Unilav/Unisomm.
È quindi particolarmente importante verificare prima dell'invio:
codice fiscale;
tipologia contrattuale;
part-time/full-time;
percentuale oraria;
dati del rapporto;
sede di lavoro;
informazioni necessarie alla corretta individuazione del beneficio.
Attenzione: le risorse non sono illimitate
Il Bonus Giovani è finanziato entro specifici limiti di spesa:
109,7 milioni di euro per il 2026;
252,4 milioni di euro per il 2027;
135,4 milioni di euro per il 2028.
L'INPS effettua il monitoraggio delle risorse.
Se viene raggiunto, anche prospetticamente, il limite di spesa previsto, l'Istituto non procede all'accoglimento di ulteriori richieste.
Per questo la procedura di autorizzazione preventiva assume particolare importanza.
Una novità importante: l'agevolazione può seguire il lavoratore
Se un lavoratore già agevolato viene successivamente assunto da un altro datore di lavoro, il nuovo datore può beneficiare del periodo residuo.
Il periodo già fruito deve quindi essere considerato nel determinare quanto resta disponibile.
La regola vale anche nelle ipotesi di successione del rapporto presso un altro datore, ma il nuovo rapporto deve essere instaurato entro il 31 dicembre 2026.
Una checklist prima di assumere
Prima di procedere con un'assunzione pensando di utilizzare il Bonus Giovani 2026, è opportuno verificare almeno questi punti:
Requisiti del lavoratore
☐ Ha meno di 35 anni alla data dell'assunzione?
☐ Rientra in una delle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati?
☐ È verificabile correttamente il periodo di assenza di impiego regolarmente retribuito?
☐ Se si utilizza il requisito dei 6 mesi, il lavoratore appartiene a una delle categorie richieste?
Requisiti del rapporto
☐ Si tratta di una nuova assunzione a tempo indeterminato?
☐ Non si tratta di apprendistato?
☐ Non si tratta di lavoro domestico?
☐ Non si tratta di lavoro intermittente?
☐ Non si tratta di lavoro occasionale?
☐ Se part-time, è stata considerata la riduzione proporzionale del massimale?
Requisiti dell'azienda
☐ Non ci sono stati licenziamenti individuali per GMO o collettivi nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva?
☐ È verificato l'incremento occupazionale netto?
☐ L'azienda è in regola con DURC, normativa sul lavoro, sicurezza e contrattazione collettiva?
☐ È rispettato il requisito del trattamento economico complessivo?
☐ Non si sta utilizzando contemporaneamente un altro esonero contributivo datoriale incompatibile?
Procedura
☐ È stata presentata la domanda all'INPS?
☐ I dati della domanda coincidono con quelli dell'Unilav/Unisomm?
☐ In caso di domanda preventiva, l'assunzione viene effettuata entro i 10 giorni indicati dall'INPS?
☐ Sono disponibili risorse sufficienti per l'autorizzazione?
In conclusione
Il Bonus Giovani 2026 non è un semplice “bonus under 35”.
È un incentivo rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che presentano specifiche condizioni di svantaggio, con un esonero contributivo del 100% della contribuzione datoriale agevolabile, entro 500 euro mensili, che salgono a 650 euro nella ZES Unica.
La durata massima può essere:
24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati;
12 mesi per i lavoratori svantaggiati.
Ma per ottenere e mantenere l'agevolazione occorre verificare anche incremento occupazionale netto, licenziamenti, regolarità contributiva, contratto collettivo, trattamento economico, cumulabilità con altri incentivi e procedura INPS.
In particolare, prima di dare per scontato che un determinato candidato sia agevolabile, è necessario verificare la sua specifica categoria di svantaggio e la situazione occupazionale dell'azienda.
Fonte normativa
INPS – Circolare n. 55 del 14 maggio 2026, avente ad oggetto l'articolo 2 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, “Bonus Giovani 2026 – Prime indicazioni operative”.
Nota: questa guida è stata riscritta seguendo la Circolare INPS n. 55/2026 fornita e volutamente non presenta come già operative condizioni o procedure che la circolare stessa rinvia a successivi provvedimenti.


