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Infortunio sul lavoro: quando il datore non è responsabile

Giuseppe Liguori

16/07/2026

Il principio della Cassazione

Se un lavoratore subisce un infortunio mentre svolge un'attività pericolosa in modo difforme dalle procedure aziendali, il datore di lavoro non è automaticamente responsabile.

La responsabilità può però sussistere quando la modalità di lavoro pericolosa costituisce una prassi aziendale conosciuta o conoscibile dal datore di lavoro e quest'ultimo non interviene per impedirla.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26679 del 16 luglio 2026, relativa a un infortunio avvenuto durante un'operazione di lucidatura effettuata utilizzando un tornio.

La pronuncia è particolarmente interessante perché mette in relazione due aspetti fondamentali della sicurezza sul lavoro: la valutazione dei rischi e il comportamento concretamente adottato dai lavoratori.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Il lavoratore era un manutentore e tecnico robot.

Durante un intervento su un macchinario, si era accorto che un perno non consentiva più il corretto inserimento delle boccole.

Invece di sostituire il pezzo, il lavoratore aveva deciso di procedere alla sua lucidatura utilizzando un tornio.

L'operazione non rientrava nelle sue mansioni e non era prevista dalle procedure aziendali.

Durante la lavorazione il dipendente utilizzava anche guanti da lavoro. La carta abrasiva si impigliava nel guanto, trascinando la mano verso il pezzo in rotazione e provocando l'infortunio.

Il lavoratore aveva quindi utilizzato il tornio per un'attività diversa da quella prevista dalla corretta procedura aziendale, che consisteva nella sostituzione del perno.

Il problema: il DVR era incompleto?

Il procedimento riguardava anche la presunta omissione, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dei rischi collegati all'utilizzo del tornio per la lucidatura dei perni.

La domanda era quindi particolarmente importante:

Se una determinata attività pericolosa viene svolta in azienda, il datore deve necessariamente averla prevista nel DVR?

La risposta della Cassazione deve essere letta con attenzione.

Il DVR deve certamente contenere una valutazione specifica dei rischi concretamente presenti nell'organizzazione aziendale. La valutazione dei rischi e la redazione del DVR costituiscono, infatti, obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ma non ogni comportamento occasionale e imprevedibile del lavoratore può essere automaticamente trasformato in un rischio che il datore avrebbe dovuto prevedere.

Quando la prassi del lavoratore può diventare un problema per l'azienda?

Questo è probabilmente il passaggio più interessante della sentenza.

La Cassazione ribadisce che, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza, la colpa del datore può essere riconosciuta quando vi sia:

  • la conoscenza della prassi;

  • oppure una colpevole ignoranza della stessa.

La colpevole ignoranza non significa attribuire al datore una responsabilità automatica per qualsiasi comportamento del dipendente.

Significa, invece, che il datore non può ignorare una modalità di lavoro che si è concretamente instaurata nell'organizzazione aziendale e che avrebbe potuto essere conosciuta usando l'ordinaria diligenza richiesta al soggetto garante della sicurezza.

In altre parole:

una cosa è il comportamento imprevedibile del singolo lavoratore; un'altra è una prassi pericolosa che si ripete quotidianamente davanti agli occhi dell'organizzazione aziendale.

Il DVR da solo non mette al riparo il datore

Questo è un aspetto particolarmente importante per le imprese.

La Cassazione sottolinea che il datore non può limitarsi a richiamare la correttezza formale del proprio modello organizzativo quando, nella realtà, esiste una modalità di lavoro stabilmente difforme dalle procedure di sicurezza.

Immaginiamo, ad esempio, che un'azienda abbia previsto una determinata procedura di sicurezza ma che, nella pratica:

  • i lavoratori utilizzino abitualmente una modalità diversa;

  • i preposti siano a conoscenza della prassi;

  • la modalità venga utilizzata da numerosi dipendenti;

  • il datore frequenti abitualmente il luogo di lavoro;

  • nessuno intervenga per correggere il comportamento.

In una situazione di questo tipo, il problema non è più soltanto il comportamento individuale del lavoratore.

Può emergere una modalità organizzativa di fatto, diversa da quella prevista sulla carta.

Quali elementi possono dimostrare la conoscenza della prassi?

La sentenza indica alcuni elementi che il giudice può prendere in considerazione per verificare se il datore conoscesse, o avrebbe dovuto conoscere, la prassi pericolosa.

Tra questi possono assumere rilievo:

  • le dimensioni dell'impresa;

  • le dimensioni dei locali;

  • il numero dei lavoratori;

  • la diffusione della prassi;

  • la presenza del datore nei luoghi di lavoro;

  • il ruolo dei preposti;

  • la frequenza con cui viene svolta la determinata attività.

Non esiste quindi una regola automatica.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso.

Perché nel caso concreto il datore non è stato ritenuto responsabile?

La Cassazione ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Torino.

Nel caso esaminato, infatti, l'attività di lucidatura del perno:

  • non rientrava nelle mansioni dei manutentori;

  • era considerata pericolosa;

  • non era formalmente prevista;

  • veniva svolta solo occasionalmente;

  • non risultava conosciuta dal datore;

  • non risultava segnalata dai preposti;

  • non era stata discussa nelle riunioni periodiche sulla sicurezza;

  • risultava inoltre che l'azienda disponeva regolarmente dei pezzi di ricambio che avrebbero dovuto essere utilizzati al posto della lavorazione al tornio.

Secondo la Corte, mancavano quindi elementi sufficienti per ritenere che il datore conoscesse o avrebbe dovuto conoscere quella specifica prassi.

Cosa cambia concretamente per le aziende?

La sentenza offre un'indicazione molto utile per chi gestisce un'impresa:

Il DVR deve essere coerente con la realtà aziendale.

Non basta predisporre correttamente la documentazione.

Occorre anche verificare che le procedure previste siano effettivamente applicate.

Per questo è opportuno:

1. Verificare periodicamente le modalità operative

Non dare per scontato che il lavoro venga svolto esattamente come previsto dalle procedure.

2. Coinvolgere i preposti

I preposti hanno un ruolo fondamentale nel controllo delle modalità concrete con cui vengono eseguite le lavorazioni.

3. Correggere le prassi pericolose

Quando emerge una modalità di lavoro non conforme, è importante intervenire tempestivamente.

4. Documentare gli interventi

Formazione, comunicazioni, riunioni, richiami e verifiche possono essere importanti anche sotto il profilo probatorio.

5. Aggiornare la valutazione dei rischi quando necessario

Se emerge un rischio concretamente presente nel processo produttivo, la valutazione deve essere verificata e, quando necessario, aggiornata.

Il messaggio per gli imprenditori

La sentenza n. 26679/2026 non deve essere letta come una sorta di "liberi tutti" per il datore di lavoro.

Al contrario, rafforza una distinzione fondamentale.

Se il lavoratore compie un comportamento:

occasionale + imprevedibile + estraneo alle mansioni + non conosciuto né conoscibile

non è detto che il datore debba rispondere dell'evento.

Ma se quella stessa modalità:

si ripete + coinvolge più lavoratori + è conosciuta dai preposti + è visibile nell'organizzazione + viene tollerata

il rischio per il datore aumenta significativamente.

La sicurezza sul lavoro, quindi, non si esaurisce nella corretta compilazione del DVR.

Conta anche ciò che accade realmente ogni giorno in azienda.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione offre un messaggio importante per le imprese.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare i rischi concretamente riconducibili alle lavorazioni e di predisporre misure di prevenzione adeguate.

Ma non può essere trasformato in un garante assoluto di qualsiasi comportamento imprevedibile del lavoratore.

Il punto decisivo è verificare se la condotta che ha provocato l'infortunio fosse una semplice iniziativa individuale, occasionale e non conoscibile oppure se rappresentasse una prassi aziendale pericolosa conosciuta o colpevolmente ignorata.

È proprio questa distinzione che, nel caso esaminato dalla Cassazione, ha portato all'esclusione della responsabilità del datore di lavoro.

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 16 luglio 2026, n. 26679.

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Giuseppe Liguori · Consulente del Lavoro