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Malattia: l’INPS riconosce anche il giorno precedente al certificato medico

Giuseppe Liguori

04/09/2026

Dal 4 settembre 2026 cambia una regola importante sulla decorrenza della malattia ai fini della tutela previdenziale INPS.

Con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, l'Istituto ha modificato il precedente orientamento in materia di decorrenza del primo giorno dell'evento di malattia.
La novità riguarda, in particolare, la possibilità di riconoscere anche il giorno immediatamente precedente a quello in cui viene redatto il certificato medico, a determinate condizioni.

La regola generale

L'INPS conferma innanzitutto il principio generale: ai fini della tutela previdenziale, l'evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico che attesta l'incapacità temporanea al lavoro.
La data di inizio dell'evento è particolarmente importante perché determina, tra le altre cose, il calcolo dei primi tre giorni di carenza, le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e altri effetti collegati alla prestazione previdenziale.

La novità: riconosciuto anche il giorno precedente

La nuova circolare introduce però un'importante apertura.
A decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.

È necessario, tuttavia, che il giorno precedente:

  • sia un giorno non festivo;

  • non sia sabato o domenica;

  • risulti coerente con la situazione di malattia certificata dal medico.

L'INPS precisa infatti che, quando il giorno precedente è sabato, domenica o una festività infrasettimanale, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica).

Un esempio pratico

Immaginiamo un lavoratore che si ammali venerdì e si rechi dal proprio medico sabato, ricevendo in quella giornata il certificato di malattia.
In questo caso, il venerdì potrà essere riconosciuto come primo giorno dell'evento di malattia ai fini previdenziali, anche se la visita è stata effettuata presso l'ambulatorio del medico.
Diversamente, se il medico redige il certificato di lunedì, il giorno precedente è la domenica: in questo caso il riconoscimento del giorno precedente non opera, in quanto si tratta di una giornata nella quale è prevista la continuità assistenziale.

Cosa cambia rispetto al passato?

In precedenza, l'INPS riconosceva il giorno precedente alla certificazione in determinate circostanze, in particolare quando il medico effettuava una visita domiciliare e indicava nel certificato che il lavoratore risultava ammalato dal giorno precedente.
Il riconoscimento era invece escluso nel caso di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.
Con la Circolare INPS n. 92/2026 questo limite viene superato.

Perché questa modifica è importante per le aziende?

La novità può avere conseguenze concrete anche sulla gestione delle presenze e delle paghe.
La diversa individuazione del primo giorno di malattia può infatti incidere sul conteggio della carenza, cioè dei primi tre giorni dell'evento che non sono indennizzati dall'INPS, oltre che sulla gestione complessiva dell'evento.
Per questo motivo, aziende e professionisti che elaborano le paghe dovranno prestare attenzione alla data di inizio dell'evento indicata nella certificazione e alle modalità con cui questa viene recepita nei sistemi di gestione delle presenze e delle elaborazioni paghe.

In sintesi

La novità introdotta dall'INPS può essere riassunta così:

certificato medico redatto oggi → possibile riconoscimento della malattia anche da ieri, purché ieri sia un giorno lavorativo e non sia sabato, domenica o festivo.

La modifica nasce dall'esigenza di garantire una tutela più uniforme dei lavoratori, tenendo conto anche delle attuali difficoltà organizzative dell'assistenza territoriale e della crescente riduzione del numero dei medici di medicina generale.

La nuova disciplina si applica a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026.

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Giuseppe Liguori · Consulente del Lavoro